Il tema della tutela ambientale è uno degli argomenti che vengono molto discussi in ambito diritto amministrativo, anche per la peculiare connotazione multidisciplinare che essa assume.
In ambito comunitario le viene attribuito un ruolo di primo piano, tanto è vero che il legislatore dell’Unione le ha dedicato una disciplina organica, che è parte integrante del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
La politica dell’Unione in materia ambientale è basata su diversi cardini che risultano essere assolutamente inderogabili. Essi sono fondati sui seguenti principi di:
- Precauzione;
- Azione preventiva;
- Correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;
- Chi inquina paga.
Il caposaldo in tema ambientale in ambito Unione europea è basato sull’articolo 191 TFUE (ex articolo 174 del TCE), il quale al comma 1 stabilisce che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
· Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
· Protezione della salute umana,
· Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
· Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
Questa politica ambientale ha come obiettivo un elevato livello di tutela, tenendo conto nel contempo delle diversità delle situazioni emergenti nei vari Paesi dell’Unione. Infatti, l’Unione europea, alla stregua di quanto statuito dall’art. 191 TFUE, deve tener conto delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni europee, dei dati scientifici e tecnici disponibili, nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza dell’azione.
Per quanto riguarda invece gli aspetti nazionali della tutela ambientale, c’è da sottolineare che sia la dottrina sia la giurisprudenza, col conforto di numerose pronunce della Corte Costituzionale, affermano il principio che l’ambiente costituisce un bene giuridico unitario di valore costituzionale primario[1] ed assoluto[2]. Pertanto, l’interesse ambientale viene unanimemente qualificato come interesse di rilevo costituzionale, protetto in particolare dagli artt. 9, comma 2[3], pur non menzionando specificatamente l’ambiente tra i principi fondamentali e i diritti dei cittadini.
L’interpretazione evolutiva della giurisprudenza della Corte Costituzionale è quella che la tutela del paesaggio di cui all’art. 9 Cost. “deve essere intesa nel senso lato di tutela ecologica”[4], dunque anche come “interesse alla conservazione dell’ambiente naturale”[5].
In ambito legislativo italiano, invece, le norme in materia ambientale sono regolate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308[6], le materie seguenti, così come esplicate al suo articolo 1:
· Le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
· La difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
· La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
· La tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
· La tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
Per quello che concerne invece la realizzazione di grandi opere pubbliche e private, c’è da evidenziare che lo studio e la progettazione di grandi opere deve essere soggetta in primis ad una valutazione d’incidenza e sottoposta all’autorizzazione integrata ambientale (AIA), prima di passare attraverso le fasi delle procedure di valutazione impatto ambientale e alla valutazione ambientale strategica. Infatti, così come citato dall’art. 4 di tale legge, la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. Infine, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
Il passo successivo è inerente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e comprende le seguenti procedure:
· Lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
· L’elaborazione del rapporto ambientale. Si tratta di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma;
· Lo svolgimento di consultazioni;
· La valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
· La decisione;
· L’informazione sulla decisione;
· Il monitoraggio, il quale assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
Si arriva infine alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità al VIA sono:
· Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale;
· Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’autorità competente;
· L’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web;
· L’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
· L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione.
In conclusione, i piani e progetti di opere pubbliche e private devono passare attraverso diverse fasi di approvazione prima di poter concretizzarsi come realizzazione fisica sul territorio.
A mio parere, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è un ottimo riferimento per la salvaguardia del territorio e la difesa ambientale. L’idea è lodevole, l’efficacia pure, peccato però che pecchi un pochino di burocrazia, a volte estenuante, che va a parer mio a rallentare un po’ troppo i processi di realizzazione delle opere. Sarebbe stato auspicabile un provvedimento più leggero, che avesse consentito uno snellimento delle procedure, pur col saldo principio di salvaguardia ambientale. Ma purtroppo si sa, trovare il giusto equilibrio tra tutelare l’ambiente e consentire le costruzioni edili non è cosa semplice.
Dott. Nicola Amato
NOTE
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