mercoledì 20 marzo 2019

Il codice degli appalti

Il nuovo Codice Appalti (D.lgs n. 50/2016), così come specificato sulla Gazzetta Ufficiale[1], concerne i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. Tale codice è stato emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

mercoledì 13 marzo 2019

L’indegnità a succedere

   
L’istituto dell’indegnità è regolato dall’art. 463 c.c., il quale dà luogo ad una incapacità a succedere nel caso in cui il chiamato all’eredità si sia reso colpevole delle condotte elencate dalla norma. L'indegnità, pertanto, è una causa di rimozione dall'eredità che si fonda su un giudizio di riprovazione morale, alla cui base si trova una condotta esecrabile tenuta verso il de cuius, per cui non si considera meritevole che l'indegno gli succeda. 
   

martedì 12 marzo 2019

La responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia


    La responsabilità da cosa in custodia rientra nell’istituto giuridico della responsabilità civile, e nello specifico nella responsabilità oggettiva. Ci sono tuttavia delle eccezioni alla regola generale, le quali portano a definire talvolta la responsabilità civile come soggettiva. In dottrina si ritiene comunque che la responsabilità civile sia sempre oggettiva e che sussista sempre e comunque a prescindere da ogni comportamento colposo o doloso perpetrato dal soggetto, il quale viene considerato responsabile in funzione del rischio che é chiamato a sostenere. Come ad esempio chi svolge attività pericolose, chi si avvale della collaborazione di altre persone per svolgere certe attività, o chi dispone di cose che potrebbero arrecare danno ad altri. A questo punto, basterà dimostrare il nesso di causalità tra l’azione svolta e l’evento dannoso occorso, senza dover dimostrare né il dolo né la colpa. 

Evoluzione giuridica della responsabilità medica

   Quando parliamo di responsabilità medica, ci riferiamo alla responsabilità professionale di chi esercita un'attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all'attività stessa. In sostanza, può esserci responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.